Art. 4.
(Effetti).

      1. I soggetti che hanno conseguito le certificazioni previste dai programmi ECDL ed EUCIP hanno diritto:

          a) al riconoscimento del relativo credito formativo nei percorsi del sistema educativo-formativo;

          b) alla registrazione delle competenze acquisite nel «libretto formativo del cittadino», di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          c) alla registrazione delle certificazioni nel Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da parte dei centri per l'impiego;

 

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          d) al rilascio da parte dei centri per l'impiego di attestati delle qualifiche professionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3;

          e) all'attribuzione di un punteggio, nella partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche, quantificato secondo i criteri di valutazione delle commissioni esaminatrici.